1. È fatto divieto di utilizzare gli equidi in esperimenti scientifici finalizzati alla donazione degli animali stessi.
2. È vietato separare i puledri dalle proprie madri prima del compimento del quarto mese di vita.
3. È vietato sottoporre a doping gli equidi. Costituisce doping la somministrazione, o comunque il favorire l'uso, di sostanze proibite, di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive senza la prescrizione medico-veterinaria, l'applicazione di trattamenti o l'utilizzazione di procedimenti che agiscano per elevare o diminuire il livello naturale delle prestazioni e possano mettere a rischio la salute e il benessere degli equidi. Il divieto di cui al presente comma si applica alle competizioni e ad ogni altra situazione di utilizzo a fini diversi degli equidi.